giovedì, luglio 10, 2008

Normativa antiriciclaggio

L’art. 32 del Decreto Legge n°112/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°147 del 25 giugno 2008 (suppl.ord.n°152) ed entrato in vigore dalla stessa data, ha modificato i commi 1,5,8,12 e 13 dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 231/2007, riportando a 12.499,99 euro la soglia rilevante, oltre la quale è vietato il trasferimento di denaro contante o titoli al portatore fra soggetti diversi (soglia che era stata abbassata a 5.000,00 euro dallo scorso 30 aprile 2008).
Ne consegue che dal 25 giugno scorso:
- l’importo oltre il quale i trasferimenti di denaro contante possono essere eseguiti solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. torna ad essere 12.499,99 euro;
- l’importo oltre il quale gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità torna ad essere 12.499,99 euro;
- l’importo al di sotto del quale i clienti possono richiedere alle banche e a Poste Italiane il rilascio di moduli di assegni in forma libera (trasferibili) è di 12.500,00 euro.
"limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore" è il sottotitolo della norma ... antiriciclaggio?